La soglia dei 50 dipendenti, spiegata

La Direttiva UE sul whistleblowing traccia una linea netta a 50 lavoratori. Ecco cosa richiede l'art. 8(3) — e perché la scadenza di conformità è già passata.

Ultima revisione: 2026-08-21

Questo si applica alle aziende con sede nell'UE.

La linea è 50 lavoratori, per quasi ogni azienda privata

La Direttiva (UE) 2019/1937 richiede agli enti giuridici del settore privato con 50 o più lavoratori di gestire un canale di segnalazione interno (art. 8, par. 3). Per la stragrande maggioranza delle aziende, è una linea netta senza alcuna discrezionalità incorporata — un'azienda UE ha 50 o più lavoratori ed è obbligata, oppure non li ha e non lo è. È deliberato: a differenza della posizione del Regno Unito (trattata in UK vs UE: cosa è realmente richiesto e dove), la Direttiva offre alla maggior parte delle aziende UE una linea netta con cui verificarsi da sole, invece di un'aspettativa generale da interpretare. Un ristretto insieme di settori regolamentati costituisce l'eccezione — vedere sotto.

Rispetto a cosa si misura "50 lavoratori"

La soglia viene valutata per singolo ente giuridico, non a livello di gruppo societario — una controllata con 60 lavoratori è obbligata anche se la sua capogruppo non ne ha nessuno, e una controllata con 30 lavoratori non viene fatta rientrare sopra la soglia da una grande capogruppo. Ciò che la Direttiva non specifica è esattamente come conteggiare il personale part-time ai fini di quel numero; lascia il dettaglio alla legge di recepimento di ciascuno Stato membro, ed è esattamente il tipo di cosa che vale la pena verificare rispetto al Paese specifico che vi interessa, non presumere solo dal testo della Direttiva.

Entrambe le scadenze per questo sono già passate

La Direttiva ha fissato due termini di recepimento, ed entro il momento in cui state leggendo questo, entrambi sono già trascorsi:

  • 17 dicembre 2021 — il termine generale (art. 26, par. 1), che copre gli enti del settore privato con 250 o più lavoratori.
  • 17 dicembre 2023 — un termine prorogato applicato specificamente agli enti con 50-249 lavoratori (art. 26, par. 2, una deroga all'art. 26, par. 1).

In altre parole, non esiste più una data futura da pianificare. Se la vostra azienda ha oggi 50 o più lavoratori nell'UE, l'obbligo di avere un canale attivo non è imminente — si applica già ora.

L'unica agevolazione concessa alle aziende più piccole

L'art. 8, par. 6, consente agli enti giuridici con 50-249 lavoratori di condividere le risorse per la ricezione e l'indagine delle segnalazioni — con altri enti dello stesso gruppo, per esempio, invece di costruire una funzione dedicata da zero. È il riconoscimento della Direttiva stessa che un'azienda di 60 persone non dovrebbe aver bisogno dello stesso apparato interno di una da 6.000. Non riduce ciò che il canale deve realizzare (la riservatezza, i termini per la conferma di ricezione e il riscontro, la protezione contro la ritorsione si applicano tutti comunque per intero) — significa solo che non ci si aspetta che costruiate un dipartimento di conformità autonomo per arrivarci. È il divario che un software whistleblowing pensato per un'azienda di queste dimensioni è costruito per colmare: attivo in meno di 5 minuti, con i termini per la conferma di ricezione e il riscontro e una policy già pronta integrati, senza bisogno di un ufficio legale.

L'eccezione: alcune aziende sono obbligate sotto i 50 lavoratori

La linea dei 50 lavoratori non è universale. L'art. 8, par. 4, rimuove del tutto la soglia per gli enti che rientrano nell'ambito delle parti I.B e II dell'allegato della Direttiva — in generale, enti dei servizi finanziari e antiriciclaggio già soggetti a quadri normativi UE, oltre alla sicurezza dell'aviazione civile, alla sicurezza marittima e alla sicurezza offshore del petrolio e del gas. Una società di investimento di 20 persone in una di quelle categorie è obbligata allo stesso modo di una da 200 persone; il numero di dipendenti non entra in gioco lì. Separatamente, l'art. 8, par. 7, consente a uno Stato membro di scegliere di estendere l'obbligo al di sotto dei 50 lavoratori in modo più ampio, sulla base della propria valutazione nazionale del rischio legata all'impatto ambientale o sulla salute pubblica — se questo si applichi a voi è una questione specifica per Paese a cui la Direttiva stessa non risponde in modo uniforme. Vedere cosa richiede davvero un canale conforme per il resto di ciò che copre l'articolo 8 oltre alla questione del numero di dipendenti.

Se la vostra azienda non rientra in uno dei settori regolamentati sopra citati, la linea dei 50 lavoratori resta comunque quella giusta con cui verificarvi — è un'eccezione reale, ma è l'eccezione, non la norma, per la maggior parte di chi legge questo articolo.

Se non siete sicuri da che parte della linea vi trovate

Vale la pena verificare, non presumere, due cose. Primo, alcuni Stati membri hanno fissato regole più severe rispetto al minimo della Direttiva quando l'hanno recepita — vedere la guida nazionale pertinente una volta pubblicata per la vostra giurisdizione. Secondo, se siete vicini a 50 in un senso o nell'altro, vale la pena trattare il canale come qualcosa da avere pronto piuttosto che da rimandare: vedere la guida all'attivazione per cosa avere in essere prima di superare la soglia, non dopo.

Base giuridica

  • Art. 8, par. 3 — la soglia dei 50 lavoratori per i canali di segnalazione interna del settore privato.
  • Art. 8, par. 4 — l'esenzione da quella soglia per gli enti che rientrano nelle parti I.B e II dell'allegato (servizi finanziari/antiriciclaggio, aviazione, sicurezza marittima e offshore del petrolio e del gas).
  • Art. 8, par. 6 — la possibilità di condivisione delle risorse per gli enti con 50-249 lavoratori.
  • Art. 8, par. 7 — l'opzione per gli Stati membri di estendere l'obbligo al di sotto dei 50 lavoratori per motivi ambientali o di salute pubblica.
  • Art. 26, par. 1 — il termine generale di recepimento del 17 dicembre 2021.
  • Art. 26, par. 2 — il termine prorogato del 17 dicembre 2023 per gli enti con 50-249 lavoratori.

Tutti da Direttiva (UE) 2019/1937 (testo consolidato, EUR-Lex). La lettura per singolo ente giuridico (e non a livello di gruppo) dell'art. 8, par. 3, non è esplicitata nel testo della Direttiva stessa — vedere l'analisi di Osborne Clarke sui gruppi societari per il ragionamento completo.

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